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Come estinguere una fideiussione

Cause di estinzione della fideiussione. Generalità.

Il collegamento dell’obbligazione fideiussoria a quella garantita comporta che l’obbligazione principale trascina nella sua sorte la garanzia. Il venir meno dell’obbligazione garantita rappresenta un modo di estinzione dell’obbligazione fideiussoria, un modo di estinzione che non sorge dal rapporto o nel rapporto tra creditore e fideiussore, ma fuori di esso e che è conseguenza di un fatto giuridico diretto ad altri effetti, che solo indirettamente porta con sé l’estinzione della fideiussione.La fideiussione si estingue anche per cause che la riguardano direttamente: sono le stesse cause per cui si estingue ogni altra obbligazione, che, in quanto comuni alla generalità dei vincoli obbligatori, assumono la veste di cause estintive generali, ma sono anche cause ad essa speciali, perché dettate con specifico riguardo all’obbligazione fideiussoria. Difatti il codice contempla tre distinte e particolari ipotesi di estinzione dell’obbligazione fideiussoria: a) quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore “nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore” (art. 1955); b) quando, trattandosi di fideiussione per obbligazione futura, il creditore “senza speciale autorizzazione del fideiussore” ha fatto credito al debitore principale pur conoscendo, o dovendo ragionevolmente conoscere, che le condizioni personali di questi erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito (art. 1956); c) quando il creditore non abbia proposto le sue istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione e non le abbia diligentemente continuate. Il termine si riduce a due mesi, quando il fideiussore ha espressamente limitato la propria obbligazione allo stesso termine dell’obbligazione principale (art. 1957). Una causa di estinzione di ordine speciale è costituita anche dall’inosservanza dell’onere di escussione del debitore nel caso di beneficio di escussione (art 1944, comma 2). Si riferisce inoltre alla fideiussione ma riguarda più in generale tutte le garanzie e i privilegi la causa estintiva prevista dall’art. 1251, che deriva dal fatto del creditore, il quale abbia pagato il debitore senza invocare la compensazione di un suo credito verso il debitore. read more